Art. 1 Costituzione
E costituita lAssociazione Marchigiana delle Rievocazioni
Storiche, denominata A.M.R.S., con il compito di riscoprire,
ripristinare, mantenere, valorizzare e diffondere alcuni aspetti culturali
e spettacolari, legati al passato delle città e paesi aderenti.
Lassociazione opera nella regione Marche ed aderisce alla Federazione
Nazionale dei Giochi Storici ed a quella Europea, con cui si raccorda
per la promozione delle iniziative valide ai fini del raggiungimento
delle finalità sociali.
Il simbolo dellAssociazione è costituito dalla rappresentazione
grafica della Regione Marche e da un banditore.
Lassociazione è ente non profit
Art. 2 Sede
Lassociazione ha sede istituzionale in SantElpidio a Mare,
via Bulgarini n. 2/A
Art. 3 Oggetto e scopo
Lassociazione non ha scopo di lucro e prosegue finalità
nel campo della cultura e dellarte; ha lo scopo esclusivo ed
essenziale di promuovere attraverso incontri e lo scambio di visite
dei gruppi storici e di qualsiasi altra forma di cooperazione, anche
con la Federazione nazionale ed Europea, i seguenti fini:
- fare memoria del passato riscoprendo in esso valori e motivazioni
per la vita e la cultura di oggi
- favorire gli scambi culturali, il turismo, promuovere lassociazionismo
locale, sviluppare il senso dellamicizia e della solidarietà.
Essa è apartitica e non svolge attività commerciali
La suddetta attività culturale in diretta attuazione degli
scopi istituzionali potrà essere effettuata anche verso pagamento
di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati
o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività
e che per legge, regolamento, atto costitutivo e statuto fanno parte
di ununica organizzazione locale nazionale, dei rispettivi associati
o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
attraverso pubblicazioni proprie da cedersi prevalentemente agli associati
ma anche a terzi.
Lassociazione potrà altresì organizzare viaggi
e soggiorni turistici strettamente connessi agli scopi istituzionali.
Lassociazione si uniforma alla attuale normativa prevista dal
decreto legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 e alla normativa vigente
in materia.
Art. 4 Patrimonio
Il patrimonio dellassociazione è costituito dai beni
mobili ed immobili pervenuti allassociazione a qualsiasi titolo,
da elargizioni,donazioni, legati, lasciti o contributi da parte di
enti pubblici e privati o persone fisiche.
Per ladempiamento dei suoi compiti lassociazione dispone
delle seguenti entrate:
- versamenti effettuati dai soci fondatori, da tutti quelli che aderiscono
allassociazione e dai versamenti ulteriori effettuati da tutti
gli associati
- dai redditi derivanti dal patrimonio e dai fondi derivanti da eccedenze
eventuali di bilancio
- dagli introiti realizzati nello svolgimento dellattività
e delle manifestazioni culturali.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento
minimo da effettuarsi allatto di adesione allassociazione.
Ladesione allassociazione non comporta obblighi di finanziamento
o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario salva ladeguamento
annuale della quota di versamento minimo e la facoltà per ciascun
aderente ad effettuare versamenti liberi.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità,
fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono a fondo
perduto; in nessun caso di scioglimento dellassociazione ne
in caso di morte dellassociato, recesso, esclusione può
farsi luogo alla restituzione di quanto versato allassociazione
a titolo versamento fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente
non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non comporta rivalutazione
della quota o contributi associativi.
Art. 5 Soci
Sono componenti lassociazione gli organismi che, senza perseguire
fini di lucro, gestiscono le rievocazioni storiche delle Marche.
Ladesione allassociazione è a tempo indeterminato
e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Ladesione allassociazione comporta per lassociato
il diritto di voto nellassemblea per lapprovazione e la
modificazione dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli
organi direttivi dellassociazione.
Sono soci dellassociazione coloro che aderiscono allassociazione
nel corso della sua esistenza.
Chi intende aderire allassociazione deve rivolgere espressa
domanda al Consiglio Direttivo recante:
- la dichiarazione di condividere le finalità che lassociazione
si propone e limpegno ad approvarne ed osservarne statuto e
regolamenti;
- allegare alla domanda i documenti che attestino lorigine storica
e quantaltro materiale illustrativo utile per la conoscenza
della rievocazione;
- documentare la continuità rievocativa di almeno cinque anni
- ospitare la Commissione Storico-Consultativa, eventualmente inviata
dal Consiglio Direttivo a visionare la manifestazione;
- versare la quota associativa.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione
entro sessanta giorni dal loro ricevimento sulla base dei documenti
raccolti e della eventuale relazione della Commissione Storico-Consultativa;
in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro
il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.
In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo è tenuto
ad esplicitare la motivazione.
Chiunque aderisca allassociazione può in qualsiasi momento
notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia
dallinizio del mese successivo a quello della notifica.
In presenza di gravi motivi relativi ad attività pregiudizievole
allassociazione e incompatibile con le finalità della
medesima, o per morosità, chiunque partecipi allassociazione
può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Lesclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla
notifica del provvedimento di esclusione il quale deve essere motivato.
Nel caso che lescluso non condivida le ragione dellesclusione
egli può adire il Collegio arbitrale di cui al presente statuto
chiedendo la sospensione della deliberazione
Art. 6 Organi sociali
Sono organi dellassociazione:
lassemblea Regionale degli aderenti
il Consiglio Direttivo
il Presidente
Il Consiglio di Presidenza
Il collegio dei Revisori dei Conti
La Commissione Storico Consultativa
Tutte le cariche sono gratuite
Art. 7 Asseblea regionale degli aderenti
Lassemblea è sovrana. Lassemblea è composta
da tutti gli aderenti allassociazione, che sono presenti a mezzo
di un rappresentante per ogni Organismo Associato: ciascun rappresentante
può essere portatore di una sola delega, ed in regola con il
versamento delle quote annuali.
Lassemblea si riunisce di norma una volta lanno per lapprovazione
dei bilanci preventivo e consuntivo.
Essa inoltre provvede:
alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
Conti
delinea gli indirizzi generali e approva il programma delle attività
associative
delibera sulle modifiche al presente statuto secondo le maggioranze
previste dalla normativa del codice civile in materia di associazioni
approva e modifica i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dellattività
associativa
delibera sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione nonché
dei fondi riserve anche durante la vita dellassociazione qualora
ciò sia consentito dalla legge
delibera lo scioglimento e la liquidazione dellassociazione
e la devoluzione del suo patrimonio.
Lassemblea è convocata dal Consiglio Direttivo nei casi
previsti dalla legge e dallo statuto, ogni qual volta il Consiglio
Direttivo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno
un terzo dei soci o almeno due terzi dei Componenti del Consiglio
direttivo oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Lassemblea è convocata con raccomandata anche a mano
spedita agli associati almeno quindici giorni prima delladunanza,
nel domicilio risultante allassociazione, anche in luogo diverso
dalla sede sociale, purchè nelle Marche e deve contenere lindicazione
del giorno, luogo, ora delladunanza e le materie da trattare,
e la data della eventuale seconda convocazione.
In mancanza delle formalità suddette, lassemblea deve
considerarsi regolarmente costituita quando sono presenti tutti gli
associati ed è presente lintero organo amministrativo.
Ogni socio, qualunque sia la categoria cui appartiene, ha diritto
ad un voto.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Le deliberazioni dellassemblea sono prese con le maggioranze
di cui allart. 21 del codice civile
La presidenza dellassemblea spetta al presidente o in caso di
assenza o impedimento di questi al vice presidente o al consigliere
anziano.
Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio,
nominato dallassemblea.
Le deliberazioni dellassemblea debbono constatare da un verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario dellassemblea.
Le votazioni saranno fatte su decisione del presidente dellassemblea,
per alzata o per seduta o per appello nominale.
Alla Assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, cultori
ed esperti delle materie connesse con le finalità e le iniziative
dellassociazione, rappresentanti della Federazione Nazionale
ed Europea e di altri enti locali.
Art. 8 Consiglio Direttivo
Lassociazione è guidata da un Consiglio Direttivo composto
da nove membri compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Cassiere.
È nominato dallassemblea degli associati e dura in carica
tre anni; i membri sono rieleggibili
I membri sono incompatibili con lincarico di revisore dei conti.
I consiglieri decadono per dimissioni, invalidità psico-fisica
accertata, voto di sfiducia di almeno due terzi degli associati.
Nella prima riunione del Consiglio da effettuarsi entro quindici giorni
dalla data delle elezioni e da convocarsi da parte di colui che ha
riportato il maggior numero di voti, vengono nominati nel suo interno
il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario-Cassiere, i quali
formano il Consiglio di Presidenza. Il segretario-cassiere può
essere scelto anche al di fuori dei consiglieri: in tal caso non ha
il diritto di voto, ma partecipa alle riunioni del Consiglio e dellAssemblea.
Nel caso di decadenza o morte di un consigliere, il consiglio senza
indugio provvederà alla nomina del sostituto nominando il primo
dei non eletti delle ultime elezioni. In assenza sarà cooptato
su proposta del presidente.
Questi resterà in carica fino alla durata del Consiglio di
cui entra a far parte.
Si decade dalla carica di consigliere anche per assenza ingiustificata
a tre sedute del consiglio consecutive
Le dimissioni e la cessazione della carica di oltre la metà
dei componenti il Consiglio, comporta la decadenza dellintero
consiglio, che non può deliberare su alcun altro oggetto prima
della elezione del nuovo direttivo.
Le cariche sono gratuite salvo eventuali rimborsi spese documentati
e sostenuti per ragioni dufficio.
Il Consiglio ha i seguenti poteri:
convoca lassemblea dei soci, predispone il bilancio consuntivo
e preventivo ed il rendiconto economico finanziario, gestisce lattività
dellassociazione, compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
compresi gli acquisti di beni mobili ed immobili, accettare eredità
e legati; garantisce la collaborazione e le intese con le altre associazioni
locali, nazionali ed internazionali, ammette nuovi soci e procede
allespulsione; conferisce la qualifica di socio onorario.
Inoltre riferisce annualmente allAssemblea sulla propria attività,
attua gli indirizzi generali e svolge funzioni propositive; tiene
i contatti con gli organismi federati e con le federazioni nazionali
ed europee, con gli enti locali; decide su proposta della commissione
Storico-Consultativa la realizzazione delle manifestazioni; nomina
la commissione Storico-Consultativa.
Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente o chi ne fa
le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta
da almeno due consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera da spedire
almeno tre giorni prima delladunanza a ciascun consigliere e
nei casi durgenza con telegramma o fax da spedire il giorno
prima.
Il Consiglio in difetto di tale formalità o termini, delibera
validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese in maggioranza assoluta di voti dei presenti,
con la presenza almeno della maggioranza dei Consiglieri.
Lorgano amministrativo è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione
senza eccezioni di sorta.
Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri consiglieri
delegati, direttori artistici, nonché procuratori speciali,
determinandone i poteri e gli emolumenti.
Può determinare settori di competenza dei propri componenti
ed attribuire agli stessi incarichi speciali; può avvalersi
di collaboratori soci e di esperti esterni allassociazione.
Può istituire specifiche Commissioni consultive e di studio
per il miglior proseguimento degli scopi sociali con poteri consultivi.
Art. 9 Il Presidente
Al Presidente dellassociazione spetta la rappresentanza dellassociazione
di fronte ai terzi ed in giudizio; il Presidente presiede lassemblea
degli associati e il consiglio direttivo; cura lesecuzione delle
delibere; sorveglia losservanza dello statuto e dei regolamenti;
cura la predisposizione dei bilanci.
Art. 10 I Vice Presidenti
Sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, il Vice
Presidente Vicario, nominato tale dal Consiglio.
Art. 11 Il Consiglio di Presidenza
Collabora con il Presidente nella conduzione dellAssociazione.
In caso di impossibilità alla convocazione del Consiglio Direttivo,
esso potrà assumere durgenza delibere che dovrà
sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.
Art. 12 La Commissione Storico Consultiva
È nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da
cinque membri, anche non associati, purchè siano personalità
di riconosciuta esperienza specifica.
Svolge i seguenti compiti:
collabora alla realizzazione dei programmi
propone le manifestazioni
cura la ricerca storica e larchivio studi e storico
svolge tutti gli incarichi affidati dal Consiglio Direttivo
Art. 13 Il Collegio dei Revisori dei Conti
Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti che sostituiscono
i membri effettivi cessati o assenti.
Per la durata in carica, eleggibilità, compensi valgono le
norme dettate per il Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio
Direttivo e facoltativamente alle adunanze dellassemblea: hanno
facoltà di parola ma non hanno diritto al voto: verificano
la regolare tenuta della contabilità, e vigilano sulla conduzione
amministrativa dellassociazione informandone lassemblea;
verificano la tenuta dei libri e danno pareri sui bilanci.
Art. 14 Bilancio e avanzi gestione
Gli esercizi dellassociazione si chiudono il 31 dicembre di
ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone
il bilancio consuntivo ed entro il 15 settembre di ogni anno predispone
il bilancio preventivo da sottoporre allapprovazione dellassemblea.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dellassociazione
nei 15 giorni che precedono lassemblea convocata per lapprovazione,
a disposizione degli associati che intendano averne visione.
Allassociazione è vietato sia in modo diretto che indiretto
distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi,
riserve, quote associative, capitale durante la vita di associazione
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge.
Lassociazione ha lobbligo di impiegare avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
connesse.
Art. 15 Scioglimento
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, previsto per legge o
per volontà dellassemblea da deliberarsi con i voti di
almeno il due terzi degli associati, lassociazione ha lobbligo
di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative
ed associazioni di volontariato marchigiane o altri organismi regionali
non lucrativi o di pubblica utilità sentito lorganismo
di controllo di cui allart. 3 comma 190 della legge 23 dicembre
1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dellesecuzione
o di interpretazione dellatto costitutivo e dello Statuto, che
possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio
di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo
equità e senza formalità di procedura (arbitrato irrituale).
Larbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di
Fermo ed avrà sede in SantElpidio a Mare.
Art. 17 Leggi applicabili
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme
delle leggi speciali e del libro I del codice civile.