ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE
STATUTO

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STATUTO.DOC

COME ADERIRE ALL'A.M.R.S.
ART. 5 DELLO STATUTO

Art. 1 – Costituzione
E’ costituita l’Associazione Marchigiana delle Rievocazioni Storiche, denominata “A.M.R.S.”, con il compito di riscoprire, ripristinare, mantenere, valorizzare e diffondere alcuni aspetti culturali e spettacolari, legati al passato delle città e paesi aderenti.
L’associazione opera nella regione Marche ed aderisce alla Federazione Nazionale dei Giochi Storici ed a quella Europea, con cui si raccorda per la promozione delle iniziative valide ai fini del raggiungimento delle finalità sociali.
Il simbolo dell’Associazione è costituito dalla rappresentazione grafica della Regione Marche e da un banditore.
L’associazione è ente non profit

Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede istituzionale in Sant’Elpidio a Mare, via Bulgarini n. 2/A

Art. 3 – Oggetto e scopo
L’associazione non ha scopo di lucro e prosegue finalità nel campo della cultura e dell’arte; ha lo scopo esclusivo ed essenziale di promuovere attraverso incontri e lo scambio di visite dei gruppi storici e di qualsiasi altra forma di cooperazione, anche con la Federazione nazionale ed Europea, i seguenti fini:
- fare memoria del passato riscoprendo in esso valori e motivazioni per la vita e la cultura di oggi
- favorire gli scambi culturali, il turismo, promuovere l’associazionismo locale, sviluppare il senso dell’amicizia e della solidarietà.
Essa è apartitica e non svolge attività commerciali
La suddetta attività culturale in diretta attuazione degli scopi istituzionali potrà essere effettuata anche verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo e statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; attraverso pubblicazioni proprie da cedersi prevalentemente agli associati ma anche a terzi.
L’associazione potrà altresì organizzare viaggi e soggiorni turistici strettamente connessi agli scopi istituzionali.
L’associazione si uniforma alla attuale normativa prevista dal decreto legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 e alla normativa vigente in materia.

Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni,donazioni, legati, lasciti o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.
Per l’adempiamento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
- versamenti effettuati dai soci fondatori, da tutti quelli che aderiscono all’associazione e dai versamenti ulteriori effettuati da tutti gli associati
- dai redditi derivanti dal patrimonio e dai fondi derivanti da eccedenze eventuali di bilancio
- dagli introiti realizzati nello svolgimento dell’attività e delle manifestazioni culturali.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto di adesione all’associazione.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario salva l’adeguamento annuale della quota di versamento minimo e la facoltà per ciascun aderente ad effettuare versamenti liberi.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono a fondo perduto; in nessun caso di scioglimento dell’associazione ne in caso di morte dell’associato, recesso, esclusione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’associazione a titolo versamento fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non comporta rivalutazione della quota o contributi associativi.

Art. 5 – Soci
Sono componenti l’associazione gli organismi che, senza perseguire fini di lucro, gestiscono le rievocazioni storiche delle Marche.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Sono soci dell’associazione coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza.
Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante:
- la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti;
- allegare alla domanda i documenti che attestino l’origine storica e quant’altro materiale illustrativo utile per la conoscenza della rievocazione;
- documentare la continuità rievocativa di almeno cinque anni
- ospitare la Commissione Storico-Consultativa, eventualmente inviata dal Consiglio Direttivo a visionare la manifestazione;
- versare la quota associativa.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento sulla base dei documenti raccolti e della eventuale relazione della Commissione Storico-Consultativa; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione.
Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall’inizio del mese successivo a quello della notifica.
In presenza di gravi motivi relativi ad attività pregiudizievole all’associazione e incompatibile con le finalità della
medesima, o per morosità, chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve essere motivato.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragione dell’esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui al presente statuto chiedendo la sospensione della deliberazione

Art. 6 – Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
l’assemblea Regionale degli aderenti
il Consiglio Direttivo
il Presidente
Il Consiglio di Presidenza
Il collegio dei Revisori dei Conti
La Commissione Storico Consultativa
Tutte le cariche sono gratuite

Art. 7 – Asseblea regionale degli aderenti
L’assemblea è sovrana. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione, che sono presenti a mezzo di un rappresentante per ogni Organismo Associato: ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega, ed in regola con il versamento delle quote annuali.
L’assemblea si riunisce di norma una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
Essa inoltre provvede:
alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
delinea gli indirizzi generali e approva il programma delle attività associative
delibera sulle modifiche al presente statuto secondo le maggioranze previste dalla normativa del codice civile in materia di associazioni
approva e modifica i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività associativa
delibera sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione nonché dei fondi riserve anche durante la vita dell’associazione qualora ciò sia consentito dalla legge
delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o almeno due terzi dei Componenti del Consiglio direttivo oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
L’assemblea è convocata con raccomandata anche a mano spedita agli associati almeno quindici giorni prima dell’adunanza, nel domicilio risultante all’associazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nelle Marche e deve contenere l’indicazione del giorno, luogo, ora dell’adunanza e le materie da trattare, e la data della eventuale seconda convocazione.
In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea deve considerarsi regolarmente costituita quando sono presenti tutti gli associati ed è presente l’intero organo amministrativo.
Ogni socio, qualunque sia la categoria cui appartiene, ha diritto ad un voto.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese con le maggioranze di cui all’art. 21 del codice civile
La presidenza dell’assemblea spetta al presidente o in caso di assenza o impedimento di questi al vice presidente o al consigliere anziano.
Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall’assemblea.
Le deliberazioni dell’assemblea debbono constatare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea.
Le votazioni saranno fatte su decisione del presidente dell’assemblea, per “alzata” o per “seduta” o per appello nominale.
Alla Assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, cultori ed esperti delle materie connesse con le finalità e le iniziative dell’associazione, rappresentanti della Federazione Nazionale ed Europea e di altri enti locali.

Art. 8 – Consiglio Direttivo
L’associazione è guidata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Cassiere.
È nominato dall’assemblea degli associati e dura in carica tre anni; i membri sono rieleggibili
I membri sono incompatibili con l’incarico di revisore dei conti.
I consiglieri decadono per dimissioni, invalidità psico-fisica accertata, voto di sfiducia di almeno due terzi degli associati.
Nella prima riunione del Consiglio da effettuarsi entro quindici giorni dalla data delle elezioni e da convocarsi da parte di colui che ha riportato il maggior numero di voti, vengono nominati nel suo interno il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario-Cassiere, i quali formano il Consiglio di Presidenza. Il segretario-cassiere può essere scelto anche al di fuori dei consiglieri: in tal caso non ha il diritto di voto, ma partecipa alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea.
Nel caso di decadenza o morte di un consigliere, il consiglio senza indugio provvederà alla nomina del sostituto nominando il primo dei non eletti delle ultime elezioni. In assenza sarà cooptato su proposta del presidente.
Questi resterà in carica fino alla durata del Consiglio di cui entra a far parte.
Si decade dalla carica di consigliere anche per assenza ingiustificata a tre sedute del consiglio consecutive
Le dimissioni e la cessazione della carica di oltre la metà dei componenti il Consiglio, comporta la decadenza dell’intero consiglio, che non può deliberare su alcun altro oggetto prima della elezione del nuovo direttivo.
Le cariche sono gratuite salvo eventuali rimborsi spese documentati e sostenuti per ragioni d’ufficio.
Il Consiglio ha i seguenti poteri:
convoca l’assemblea dei soci, predispone il bilancio consuntivo e preventivo ed il rendiconto economico finanziario, gestisce l’attività dell’associazione, compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compresi gli acquisti di beni mobili ed immobili, accettare eredità e legati; garantisce la collaborazione e le intese con le altre associazioni locali, nazionali ed internazionali, ammette nuovi soci e procede all’espulsione; conferisce la qualifica di socio onorario.
Inoltre riferisce annualmente all’Assemblea sulla propria attività, attua gli indirizzi generali e svolge funzioni propositive; tiene i contatti con gli organismi federati e con le federazioni nazionali ed europee, con gli enti locali; decide su proposta della commissione Storico-Consultativa la realizzazione delle manifestazioni; nomina la commissione Storico-Consultativa.
Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima dell’adunanza a ciascun consigliere e nei casi d’urgenza con telegramma o fax da spedire il giorno prima.
Il Consiglio in difetto di tale formalità o termini, delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese in maggioranza assoluta di voti dei presenti, con la presenza almeno della maggioranza dei Consiglieri.
L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione senza eccezioni di sorta.
Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri consiglieri delegati, direttori artistici, nonché procuratori speciali, determinandone i poteri e gli emolumenti.
Può determinare settori di competenza dei propri componenti ed attribuire agli stessi incarichi speciali; può avvalersi di collaboratori soci e di esperti esterni all’associazione. Può istituire specifiche Commissioni consultive e di studio per il miglior proseguimento degli scopi sociali con poteri consultivi.

Art. 9 – Il Presidente
Al Presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; il Presidente presiede l’assemblea degli associati e il consiglio direttivo; cura l’esecuzione delle delibere; sorveglia l’osservanza dello statuto e dei regolamenti; cura la predisposizione dei bilanci.

Art. 10 – I Vice Presidenti
Sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario, nominato tale dal Consiglio.

Art. 11 – Il Consiglio di Presidenza
Collabora con il Presidente nella conduzione dell’Associazione. In caso di impossibilità alla convocazione del Consiglio Direttivo, esso potrà assumere d’urgenza delibere che dovrà sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Art. 12 – La Commissione Storico Consultiva
È nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da cinque membri, anche non associati, purchè siano personalità di riconosciuta esperienza specifica.
Svolge i seguenti compiti:
collabora alla realizzazione dei programmi
propone le manifestazioni
cura la ricerca storica e l’archivio studi e storico
svolge tutti gli incarichi affidati dal Consiglio Direttivo

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti che sostituiscono i membri effettivi cessati o assenti.
Per la durata in carica, eleggibilità, compensi valgono le norme dettate per il Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e facoltativamente alle adunanze dell’assemblea: hanno facoltà di parola ma non hanno diritto al voto: verificano la regolare tenuta della contabilità, e vigilano sulla conduzione amministrativa dell’associazione informandone l’assemblea; verificano la tenuta dei libri e danno pareri sui bilanci.

Art. 14 – Bilancio e avanzi gestione
Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo ed entro il 15 settembre di ogni anno predispone il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione degli associati che intendano averne visione.
All’associazione è vietato sia in modo diretto che indiretto distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve, quote associative, capitale durante la vita di associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Art. 15 – Scioglimento
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, previsto per legge o per volontà dell’assemblea da deliberarsi con i voti di almeno il due terzi degli associati, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative ed associazioni di volontariato marchigiane o altri organismi regionali non lucrativi o di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o di interpretazione dell’atto costitutivo e dello Statuto, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura (arbitrato irrituale).
L’arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Fermo ed avrà sede in Sant’Elpidio a Mare.

Art. 17 – Leggi applicabili
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme delle leggi speciali e del libro I del codice civile.

 


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